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Condizioni generali di contratto Wiesbaden Congress & Marketing GmbH


Mediazione

1 OGGETTO DEL CONTRATTO La Wiesbaden Congress & Marketing GmbH, di seguito denominata WICM, si occupa dell'organizzazione di alloggi per conto di terzi. I seguenti servizi di intermediazione si applicano esclusivamente all'intermediazione di alloggi.

2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO La WICM agisce solo come intermediario. Il contratto viene pertanto stipulato esclusivamente tra il fornitore del servizio (ad es. hotel, pensione) e il cliente/ospite. WICM fornisce il proprio servizio di intermediazione per conto dei fornitori di servizi coinvolti e non è pertanto un organizzatore ai sensi del § 651a e seguenti del BGB.

3. SERVIZI DI ALLOGGIO

3.1 Prenotazione
WICM offre camere per conto dei fornitori di servizi attraverso il proprio sistema di prenotazione. L'OMM verificherà se la camera è stata ordinata e confermata o, nel caso in cui una conferma scritta non fosse più possibile a causa di vincoli di tempo, è stata resa disponibile. La stipula del contratto di alloggio obbliga le parti contraenti ad adempiere al contratto, indipendentemente dalla sua durata. L'albergatore è tenuto a mettere a disposizione la camera o le camere prenotate per il periodo prenotato. In caso contrario, è tenuto a risarcire l'ospite. L'ospite è tenuto a pagare la tariffa della camera concordata per la durata del contratto. Prima dell'inizio del viaggio, i documenti di prenotazione devono essere controllati per verificare che corrispondano ai dati forniti per la prenotazione. Eventuali discrepanze evidenti devono essere segnalate immediatamente al WICM.

3.2 Pagamento
Il cliente è tenuto a pagare il corrispettivo per la/e camera/e da lui/lei prenotata/e presso la struttura ricettiva prenotata.

3.3 Arrivo dopo le ore 18.00
Le camere prenotate saranno tenute libere dall'albergatore fino alle ore 18.00 del giorno di arrivo. Il cliente è tenuto a informare l'albergatore se l'arrivo è previsto dopo le ore 18.00. In caso di prenotazioni garantite (indicazione di un numero di carta di credito), le camere prenotate saranno tenute libere anche oltre le ore 18.00 fino all'arrivo dell'ospite.

3.4 Riprenotazione / Cancellazione
Le modifiche alla prenotazione dell'alloggio o alla persona del viaggiatore sono considerate riprenotazioni, che possono essere effettuate dietro pagamento di una tariffa massima di 15,00 euro. Le riprenotazioni che comportano una riduzione della durata del soggiorno sono considerate cancellazioni. Se le prestazioni contrattuali non vengono utilizzate, l'ospite è tenuto a pagare il prezzo concordato o abituale, meno le spese risparmiate dall'albergatore. L'albergatore è tenuto in buona fede ad assegnare, se possibile, le camere non utilizzate ad altri ospiti per evitare disdette. In caso di prenotazione per più notti, l'albergatore ha la facoltà di richiedere al cliente un ulteriore risarcimento per il mancato adempimento, qualora si dimostri che le camere rimaste libere a causa dell'annullamento non potevano essere riassegnate altrove.

4. RESPONSABILITÀ
WICM è responsabile solo per negligenza grave e dolo. Non siamo responsabili per difetti di viaggio causati da circostanze a noi non imputabili. La responsabilità è esclusa per errori di elaborazione, difetti tecnici o guasti che si verificano dietro l'interfaccia dell'agenzia di viaggi o del fornitore di servizi. WIMA non è responsabile di interruzioni dovute a cause di forza maggiore, scioperi o errori di trasmissione nella rete di comunicazione.

5. NOTIFICA DEI RECLAMI
I reclami dovuti a prestazioni di servizi extracontrattuali devono essere presentati immediatamente ed esclusivamente al rispettivo fornitore di alloggi. I reclami scadono sei mesi dopo l'inizio contrattuale del soggiorno.

6 GENERALE
L'inefficacia di singole disposizioni delle condizioni di alloggio non comporta l'inefficacia dell'insieme delle condizioni di alloggio. Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa (dicembre 2010). Tutti i dati si basano sulle informazioni fornite dagli stessi albergatori. Non si assume alcuna responsabilità per la correttezza e la completezza delle informazioni fornite. Il numero di strutture ricettive è soggetto a continue variazioni. Tutti i prezzi sono soggetti a modifiche!

Il foro competente è Wiesbaden

Offerte a pacchetto

1. REGISTRAZIONE, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO, OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE

1.1 Quanto segue si applica a tutti i canali di prenotazione:
a) La base dell'offerta di WICM e della prenotazione del viaggiatore è costituita dall'annuncio di viaggio e dalle informazioni supplementari di WIMA per il rispettivo viaggio, nella misura in cui sono disponibili per il viaggiatore al momento della prenotazione.
b) Le agenzie di viaggio e gli uffici di prenotazione non sono autorizzati da WIMA a prendere accordi, fornire informazioni o dare garanzie che modifichino il contenuto concordato del contratto di viaggio, vadano oltre la descrizione del viaggio o i servizi di WICM concordati contrattualmente o li contraddicano.
c) Le informazioni contenute nelle guide alberghiere e negli elenchi simili non pubblicati dalla WIMA non sono vincolanti per la WICM e per il suo obbligo di adempimento, a meno che non siano state rese parte dell'obbligo di adempimento della WIMA per espresso accordo con il viaggiatore.
d) Se il contenuto della conferma di viaggio di WICM differisce dal contenuto della prenotazione, ciò costituirà una nuova offerta di WICM alla quale WICM sarà vincolata per un periodo di 10 giorni. Il contratto sarà concluso sulla base di questa nuova offerta nella misura in cui WICM abbia richiamato l'attenzione sul cambiamento rispetto alla nuova offerta e abbia adempiuto ai suoi obblighi di informazione precontrattuale e il viaggiatore dichiari l'accettazione all'operatore turistico mediante una dichiarazione esplicita entro il termine vincolante. Oltre che con una dichiarazione esplicita, l'accettazione può avvenire in modo definitivo anche con il versamento di un acconto, il pagamento del saldo o l'inizio del viaggio.
e) Le informazioni precontrattuali fornite dall'operatore turistico sulle caratteristiche essenziali dei servizi di viaggio, sul prezzo del viaggio e su tutti i costi aggiuntivi, sulle modalità di pagamento, sul numero minimo di partecipanti e sulle penali di annullamento (ai sensi dell'articolo 250 § 3 numeri 1, da 3 a 5 e 7 EGBGB) non diventano parte integrante del contratto di viaggio tutto compreso solo se ciò è stato espressamente concordato tra le parti.
f) Il viaggiatore risponde di tutti gli obblighi contrattuali dei compagni di viaggio per i quali effettua la prenotazione, come dei propri, nella misura in cui abbia assunto un obbligo corrispondente con una dichiarazione esplicita e separata.

1.2 Quanto segue si applica alle prenotazioni (prenotazioni di viaggio) effettuate a voce, per telefono, per iscritto, per e-mail o per fax:
a) Con la prenotazione, il viaggiatore fa un'offerta vincolante a WICM per la stipula del contratto di viaggio tutto compreso. Il viaggiatore sarà vincolato dalla prenotazione per 3 giorni lavorativi.
b) Il contratto sarà concluso al ricevimento della conferma di viaggio (dichiarazione di accettazione) da parte di WICM. Al momento o immediatamente dopo la conclusione del contratto, WICM invierà al viaggiatore una conferma di viaggio su un supporto durevole (che consenta al viaggiatore di memorizzare o salvare la dichiarazione inalterata in modo tale da renderla accessibile entro un periodo di tempo ragionevole, ad esempio su carta o via e-mail), a meno che il viaggiatore non abbia diritto a una conferma di viaggio in forma cartacea ai sensi dell'Art. 250 § 6 (1) frase 2 EGBGB in quanto il contratto è stato concluso in presenza fisica simultanea di entrambe le parti o al di fuori dei locali commerciali.

1.3 Il WICM sottolinea che, in base alle disposizioni di legge (artt. 312 (7), 312g (2) frase 1 n. 9 BGB), non esiste una conferma di viaggio in forma cartacea ai sensi dell'art. 250 § 6 (1) frase 2 EGB. 9 BGB), non esiste un diritto di recesso per i contratti di viaggio "tutto compreso" ai sensi dei § 651a e § 651c BGB stipulati mediante vendita a distanza (lettere, cataloghi, telefonate, fax, e-mail, messaggi inviati tramite servizio di telefonia mobile (SMS), nonché servizi di radiodiffusione, telematici e online), ma solo i diritti di recesso e risoluzione previsti dalla legge, in particolare il diritto di recesso ai sensi del § 651h BGB (si veda anche la Sezione 4). Tuttavia, esiste un diritto di recesso se il contratto per i servizi di viaggio è stato concluso al di fuori dei locali commerciali ai sensi del § 651a BGB, a meno che le trattative verbali su cui si basa la conclusione del contratto non siano state condotte su richiesta preventiva del consumatore; in quest'ultimo caso, non esiste nemmeno il diritto di recesso.

2. PRESTAZIONI
L'obbligo di adempimento di WICM deriva esclusivamente dal contenuto della conferma di viaggio in combinazione con la descrizione sottostante della rispettiva offerta di pacchetto e in conformità con tutte le informazioni e le spiegazioni contenute nella base di prenotazione.

3. PAGAMENTO DEL PREZZO DEL VIAGGIO

3.1 WICM e le agenzie di viaggio possono richiedere o accettare il pagamento del prezzo del viaggio prima della conclusione del pacchetto turistico solo se è in vigore un contratto efficace di protezione del denaro del cliente e se al viaggiatore è stato consegnato il certificato di sicurezza con il nome e i dati di contatto dell'assicuratore del denaro del cliente in modo chiaro, comprensibile ed evidente. Dopo la stipula del contratto, il prezzo del tour deve essere corrisposto 4 settimane prima dell'inizio del viaggio in cambio del certificato di sicurezza, a meno che non sia stato concordato diversamente nella conferma della prenotazione/fattura. Per le prenotazioni effettuate meno di 4 settimane prima dell'inizio del tour, il pagamento dell'intero prezzo del tour è dovuto immediatamente. Per i biglietti organizzati ordinati dal viaggiatore al momento della stipula del contratto, l'intero prezzo del biglietto è dovuto immediatamente.

3.2 In deroga alle disposizioni di cui al punto 3.1, la consegna di un certificato di sicurezza non è necessaria come prerequisito per la scadenza del pagamento se il pacchetto non comprende il trasporto verso il luogo in cui vengono forniti i servizi del viaggio tutto compreso e/o il ritorno e, in deroga al punto 3.1, viene concordato e annotato nella conferma di viaggio che l'intero prezzo del viaggio è dovuto per il pagamento senza anticipo dopo la fine del viaggio tutto compreso al termine del soggiorno.

3.3 Se il viaggiatore non paga l'acconto e/o il saldo in conformità con le scadenze di pagamento concordate, anche se WICM è disposta e in grado di fornire i servizi contrattuali in modo adeguato, ha adempiuto ai suoi obblighi di informazione previsti dalla legge e il viaggiatore non ha alcun diritto di ritenzione previsto dalla legge o dal contratto, WICM avrà il diritto di recedere dal contratto di viaggio tutto compreso dopo aver emesso un promemoria che fissa una scadenza e di addebitare al viaggiatore le spese di cancellazione in conformità con la clausola 4.

4. ANNULLAMENTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE / RIPRENOTAZIONE

4.1 Il viaggiatore può recedere dal contratto di viaggio tutto compreso in qualsiasi momento prima dell'inizio del viaggio. La cancellazione deve essere dichiarata alla WICM all'indirizzo indicato di seguito; se il viaggio è stato prenotato tramite un'agenzia di viaggi, la cancellazione può essere dichiarata anche all'agenzia di viaggi. Si consiglia al viaggiatore di dichiarare la cancellazione in forma di testo. La data di decorrenza è la data di ricezione della comunicazione di cancellazione da parte di WICM.

4.2 Se il cliente annulla prima dell'inizio del viaggio o non inizia il viaggio, il tour operator perde il diritto al prezzo del viaggio. Il tour operator può invece richiedere un risarcimento ragionevole se non è responsabile dell'annullamento o se si verificano circostanze straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che compromettono in modo significativo l'esecuzione del pacchetto turistico o il trasporto di persone a destinazione; le circostanze sono inevitabili e straordinarie se sono al di fuori del controllo del tour operator e le loro conseguenze non avrebbero potuto essere evitate anche se fossero state prese tutte le precauzioni ragionevoli.

4.3 L'OMIC ha determinato i seguenti importi forfettari di risarcimento tenendo conto del periodo intercorso tra la dichiarazione di annullamento e l'inizio del viaggio e tenendo conto dei risparmi di spesa previsti e dei ricavi attesi da altri utilizzi dei servizi di viaggio. L'indennizzo sarà calcolato in base all'ora di ricezione della dichiarazione di annullamento con la rispettiva scala di annullamento come segue:

a) Dal 27° al 21° giorno prima dell'inizio del viaggio, 20% del prezzo del viaggio,
b) dal 20° al 12° giorno prima dell'inizio del viaggio, 40% del prezzo del viaggio,
c) dall'11° al 3° giorno prima dell'inizio del viaggio, 60% del prezzo del viaggio,
d) dal 2° giorno prima dell'inizio del viaggio e in caso di mancato arrivo 90% del prezzo del viaggio.

4.4 Si raccomanda vivamente di stipulare un'assicurazione contro l'annullamento del viaggio e un'assicurazione che copra le spese di rimpatrio in caso di infortunio o malattia.

4.5 Il viaggiatore sarà in ogni caso libero di dimostrare alla WICM che la WICM non ha subito alcun danno o un danno significativamente inferiore al risarcimento forfettario richiesto dalla WICM.

4.6 La WICM si riserva il diritto di richiedere un risarcimento più elevato e specifico al posto delle somme forfettarie di cui sopra se la WICM dimostra di aver sostenuto spese significativamente più elevate rispetto alla somma forfettaria applicabile. In questo caso, la WICM sarà tenuta a quantificare e comprovare il risarcimento richiesto, tenendo conto delle spese risparmiate e di qualsiasi altro utilizzo dei servizi di viaggio.

4.7 Se il tour operator è obbligato a rimborsare il prezzo del viaggio a seguito di una cancellazione, deve farlo immediatamente, e in ogni caso entro 14 giorni dal ricevimento della notifica di cancellazione.

4.8 Le condizioni di cui sopra non pregiudicano il diritto legale del viaggiatore di richiedere al tour operator, ai sensi dell'art. 651 e BGB, che un terzo assuma i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di viaggio tutto compreso al posto del viaggiatore, mediante una notifica su supporto durevole. Tale dichiarazione si considera in ogni caso tempestiva se perviene all'operatore turistico 7 giorni prima dell'inizio del viaggio.

4.9 Se, su richiesta del viaggiatore, vengono apportate modifiche alla data del viaggio, all'alloggio, al tipo di ristorazione o ad altri servizi (riprenotazioni) dopo la conclusione del contratto, WICM può addebitare una tassa di riprenotazione di 25 € a persona fino a 31 giorni prima dell'inizio del viaggio, senza che il viaggiatore abbia un diritto legale alla riprenotazione e solo nella misura in cui ciò sia possibile. Le riprenotazioni successive sono possibili solo se si annulla il contratto di viaggio e si effettua una nuova prenotazione in conformità alle condizioni di annullamento di cui sopra. Ciò non si applica alle richieste di riprenotazione che comportano solo costi minori o se la riprenotazione è necessaria perché WICM ha fornito al viaggiatore informazioni precontrattuali mancanti, insufficienti o errate ai sensi dell'Art. 250 § 3 EC-BGB.

4.10 I biglietti ordinati e acquistati da WICM non possono essere ripresi, poiché i partner contrattuali di WICM escludono la possibilità di riprenderli. WIMA addebiterà le spese corrispondenti come concordato. Se il viaggiatore non è una persona fisica che conclude il contratto al di fuori di un'attività commerciale o professionale indipendente (consumatore), il cliente si assume il rischio di spedizione dei biglietti inviati.

5. OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE

5.1 Documenti di viaggio: il cliente dovrà informare WICM o l'agente di viaggio tramite il quale ha prenotato il pacchetto turistico se non riceve i documenti di viaggio necessari (ad es. voucher dell'hotel, voucher) entro il termine comunicato da WIMA.

5.2 Notifica di difetti / richiesta di rimedio:
a) Se il viaggio non viene fornito privo di difetti, il viaggiatore può chiedere un rimedio.
b) Se WICM non è in grado di porre rimedio alla situazione a causa di una colpevole omissione di denuncia dei difetti, il viaggiatore non può far valere richieste di riduzione del prezzo ai sensi dell'articolo 651m BGB o richieste di risarcimento danni ai sensi dell'articolo 651n BGB.
c) Il viaggiatore è tenuto a comunicare immediatamente al rappresentante WICM in loco eventuali difetti. Se un rappresentante WICM non è disponibile in loco e non è contrattualmente obbligato, eventuali difetti del viaggio devono essere segnalati a WICM presso il punto di contatto fornito da WICM; le informazioni sulla disponibilità del rappresentante WICM o del suo punto di contatto in loco saranno fornite nella conferma del viaggio. Tuttavia, il viaggiatore può anche portare la notifica dei difetti all'attenzione dell'agente di viaggio attraverso il quale ha prenotato il pacchetto turistico.
d) Il rappresentante della WICM è autorizzato a porre rimedio alla situazione, se possibile. Tuttavia, non è autorizzato a riconoscere i reclami. 5.3 Fissazione di un termine prima della cancellazione: Se il viaggiatore desidera recedere dal contratto di viaggio tutto compreso a causa di un difetto del viaggio del tipo specificato nell'Articolo 651i (2) BGB, nella misura in cui sia significativo, ai sensi dell'Articolo 651l BGB, deve prima fissare a WICM un termine ragionevole per l'azione correttiva. Ciò non si applica solo se WICM rifiuta di porre rimedio alla situazione o se è necessario un rimedio immediato.

6. RISERVA DI ANNULLAMENTO IN CASO DI NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI

6.1 Se non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti indicato nel bando di gara o negli altri contenuti del contratto di viaggio, l'OICM può annullare il contratto di viaggio entro il 21° giorno prima dell'inizio del viaggio.

6.2 In questo caso, il Cliente può richiedere la partecipazione a un altro viaggio pubblicizzato da WICM, a condizione che WICM sia in grado di fornirlo senza costi aggiuntivi. Tale diritto deve essere fatto valere a WICM immediatamente dopo la dichiarazione di cancellazione da parte di WICM.

6.3 Il numero minimo di partecipanti stabilito per il viaggio si applica anche alle escursioni prenotabili in aggiunta.

7. ANNULLAMENTO PER CIRCOSTANZE PARTICOLARI

7.1 Se il viaggio è reso notevolmente più difficile, compromesso o pregiudicato da cause di forza maggiore non prevedibili al momento della stipula del contratto, sia il viaggiatore che WICM possono recedere dal contratto di viaggio per i contratti di viaggio stipulati prima del 1° luglio 2018. I diritti e gli obblighi reciproci in caso di tale risoluzione saranno disciplinati dalle disposizioni di legge applicabili fino al 30 giugno 2018 incluso.

7.2 Il WICM può recedere dal contratto di viaggio in qualsiasi momento prima dell'inizio del viaggio e durante il viaggio per qualsiasi altra buona causa in conformità alle disposizioni di legge (secondo la legge tedesca § 314 BGB). La giusta causa può sussistere in particolare se il viaggiatore disturba o mette a repentaglio lo svolgimento del viaggio in modo duraturo e non vi pone rimedio o non può farlo nemmeno dopo un avvertimento.

7.3 La risoluzione del contratto di viaggio da parte di WICM può essere dichiarata anche dalla guida turistica e/o dal rappresentante locale, che sono autorizzati da WICM a questo proposito.

8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

8.1 La responsabilità contrattuale della WICM per i danni che non derivano da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute e che non sono stati causati in modo colposo è limitata a tre volte il prezzo del viaggio.

8.2 L'OICM non è responsabile per i disservizi, i danni alle persone e alle cose in relazione a servizi che sono semplicemente organizzati come servizi di terzi (ad esempio escursioni organizzate, eventi sportivi, visite a teatro, mostre) se questi servizi sono stati espressamente e chiaramente identificati come servizi di terzi nella descrizione del viaggio e nella conferma del viaggio, indicando l'identità e l'indirizzo del partner contrattuale organizzato, in modo che il viaggiatore possa riconoscere che non fanno parte del pacchetto turistico dell'OICM e sono stati scelti separatamente. Le sezioni 651b, 651c, 651w e 651y del BGB rimangono inalterate.

8.3 Tuttavia, WICM sarà responsabile se e nella misura in cui la violazione da parte di WIMA del suo dovere di fornire informazioni, chiarimenti o organizzazione abbia causato un danno al viaggiatore.

8.4 Nella misura in cui servizi quali servizi medici, servizi terapeutici, massaggi o altri trattamenti o servizi curativi non fanno parte del pacchetto turistico della WICM e sono semplicemente organizzati dalla WICM in aggiunta al pacchetto prenotato in conformità con l'articolo 7.2, la WICM non sarà responsabile per la fornitura di servizi o per lesioni personali o danni alla proprietà. La responsabilità derivante dal rapporto di agenzia rimane inalterata. Nella misura in cui tali servizi fanno parte dei servizi di viaggio, la WICM non sarà responsabile del successo del trattamento o della cura.

9. SERVIZI NON UTILIZZATI

9.1 Se il viaggiatore non usufruisce dei singoli servizi di viaggio a causa di un rientro anticipato, di una malattia o di altri motivi non imputabili alla WICM, il viaggiatore non avrà diritto a un rimborso proporzionale.

9.2 Tuttavia, l'OICM cercherà di ottenere un rimborso dai fornitori di servizi, a meno che non si tratti di importi molto insignificanti, e rimborserà al Viaggiatore gli importi corrispondenti non appena e nella misura in cui siano stati effettivamente rimborsati all'OICM dai singoli fornitori di servizi.

10 LIMITAZIONE

10.1 I reclami contrattuali del viaggiatore per la fornitura extracontrattuale di servizi di viaggio ai sensi delle sezioni da 651 c a 651 f del BGB si prescrivono dopo due anni.

10.2 Il termine di prescrizione ai sensi della clausola 10.1 decorre dal giorno in cui il viaggio dovrebbe terminare secondo il contratto.

11. SCELTA DELLA LEGGE E FORO COMPETENTE

11.1 Per i viaggiatori che non sono cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea o cittadini svizzeri, si concorda l'applicazione esclusiva del diritto tedesco per l'intero rapporto legale e contrattuale tra il viaggiatore e WICM. Tali viaggiatori possono citare in giudizio WIMA esclusivamente presso la sua sede legale.

11.2 Il foro competente per qualsiasi azione legale intentata da WICM contro i viaggiatori o le parti contraenti del contratto di viaggio che siano commercianti, persone giuridiche di diritto pubblico o privato o persone il cui luogo di residenza o di dimora abituale sia all'estero, o il cui luogo di residenza o di dimora abituale sia sconosciuto al momento dell'azione, sarà la sede legale di WICM.

11.3 Per quanto riguarda la legge sulla risoluzione delle controversie dei consumatori, WICM sottolinea che WICM non partecipa alla risoluzione volontaria delle controversie dei consumatori. Se la risoluzione delle controversie dei consumatori diventa obbligatoria per WICM dopo la stampa delle presenti Condizioni di viaggio, WIMA ne informerà i consumatori in forma appropriata. WICM fa riferimento alla piattaforma europea di risoluzione delle controversie online http://ec.europa.eu/consumers/odr/ per tutti i contratti di viaggio conclusi con transazioni legali elettroniche.

Valido per tutte le prenotazioni dal 01.07.2018

Condizioni di agenzia e di contratto per le visite guidate

Gentili ospiti,

le seguenti condizioni contrattuali disciplinano

  • da un lato il rapporto giuridico tra la Wiesbaden Marketing GmbH, casella postale 6050, 65050 Wiesbaden – di seguito abbreviata in «WICM» – e voi, di seguito denominati «l’ospite», ovvero il committente della visita guidata, in relazione alla mediazione delle visite guidate offerte,
  • d’altra parte il rapporto giuridico tra voi e la guida turistica mediata da WICM. Esse costituiscono, nella misura in cui siano giuridicamente valide, parte integrante del contratto di prestazione di servizi che, in caso di prenotazione, viene stipulato tra voi e la guida turistica. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente le presenti condizioni.

1. RUOLO DI WICM

1.1. La WICM agisce esclusivamente in qualità di intermediario nel contratto tra l’ospite o il committente della visita guidata e la guida turistica incaricata di effettuarla.

1.2. La WICM non risponde pertanto di prestazioni, danni alle persone o alle cose connessi alla visita guidata. Resta impregiudicata un’eventuale responsabilità della WICM derivante dal rapporto di intermediazione.

2. RUOLO DELLA GUIDA TURISTICA, norme giuridiche applicabili

2.1. Al rapporto giuridico tra la guida turistica e l’ospite o il committente della visita guidata si applicano in primo luogo gli accordi stipulati con la guida turistica, in via integrativa le presenti condizioni di intermediazione e contrattuali e, in subordine, le disposizioni di legge relative al contratto di lavoro (artt. 611 e segg. del BGB).

2.2. Salvo diversa disposizione prevista da norme imperative di diritto internazionale o europeo applicabili al rapporto contrattuale, all’intero rapporto giuridico e contrattuale con la guida turistica e la WICM si applica esclusivamente il diritto tedesco.

3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, POSIZIONE DI UN COMMITTENTE DI GRUPPO

3.1. Con la prenotazione, che può avvenire per iscritto, verbalmente, per telefono, via fax, via e-mail o tramite Internet, l’ospite o il committente propone in modo vincolante alla rispettiva guida turistica, rappresentata dalla WICM in qualità di intermediario, la stipula di un contratto di prestazione di servizi sulla base della descrizione delle prestazioni relative alla rispettiva visita guidata e delle presenti condizioni contrattuali.

3.2. In caso di prenotazione elettronica, la WICM conferma immediatamente all’ospite o al committente, per via elettronica, la ricezione della prenotazione. Tale conferma di ricezione non costituisce ancora una conferma della prenotazione e non dà diritto alla stipula del contratto con una guida turistica.

3.3. Il contratto di prestazione di servizi relativo alla visita guidata si perfeziona con la conferma effettuata dalla WICM in qualità di intermediario della guida turistica. Tale conferma non richiede alcuna forma particolare. Di norma, salvo in caso di prenotazioni con preavviso molto breve, la WICM invierà comunque all’ospite o al committente una copia scritta della conferma di prenotazione. In caso di prenotazioni vincolanti effettuate per telefono, la validità giuridica del contratto è indipendente dal ricevimento della copia scritta della conferma di prenotazione e da un eventuale pagamento anticipato concordato.

3.4. In caso di prenotazioni effettuate da agenzie di viaggio, tour operator, agenzie, aziende, associazioni, università popolari, scuole, classi scolastiche o altri gruppi, il committente esclusivo e quindi la controparte contrattuale della WICM nell’ambito del contratto di intermediazione e della guida turistica nell’ambito del contratto di prestazione di servizi è la rispettiva istituzione, a meno che, in base agli accordi stipulati, essa non agisca espressamente solo in qualità di rappresentante dei futuri partecipanti.

3.5. Qualora l’istituzione che effettua la prenotazione sia da considerarsi committente esclusivo, essa è tenuta al pagamento del compenso o di eventuali spese di recesso. Qualora sia stato espressamente concordato che il committente effettui la prenotazione esclusivamente in qualità di rappresentante legale dei futuri partecipanti, egli è tenuto a rispondere direttamente e personalmente di tutti gli obblighi dei futuri partecipanti, nella misura in cui abbia assunto tale obbligo mediante dichiarazione espressa e separata.

4. PRESTAZIONI, RISERVA DI SOSTITUZIONE O MODIFICA

4.1. La prestazione dovuta dalla guida turistica consiste nello svolgimento della visita guidata in conformità alla descrizione del servizio e agli accordi aggiuntivi stipulati.

4.2. Per le visite guidate che si svolgono esclusivamente o in parte a piedi, il numero massimo di partecipanti per guida turistica è di 25 persone.

4.3. Le informazioni e le garanzie fornite da terzi – in particolare da agenzie di viaggio, strutture ricettive, società di trasporto – relative all’entità delle prestazioni contrattuali che siano in contrasto con la descrizione delle prestazioni o con gli accordi stipulati con la WICM e/o la guida turistica, non sono vincolanti per la WIMA e la guida turistica.

4.4. Salvo diverso accordo esplicito, non è garantito che la visita guidata sia condotta da una guida turistica specifica. Spetta invece alla WICM la scelta della guida turistica in base alle qualifiche richieste.

4.5. Anche in caso di indicazione o accordo esplicito relativo a una determinata persona come guida turistica, ci si riserva il diritto di sostituirla, in caso di impedimento inderogabile (in particolare per malattia), con un’altra guida turistica idonea e qualificata.

4.6. Modifiche o integrazioni alle prestazioni previste dal contratto richiedono un accordo esplicito con la WICM in qualità di intermediaria della guida turistica o con la guida turistica stessa. Ai fini della prova, tale accordo dovrebbe essere stipulato per iscritto, in caso di modifiche, entro 2 giorni lavorativi prima dell’inizio della visita guidata.

4.7. Sono ammesse deroghe alla prestazione concordata contrattualmente, nella misura in cui si rendano necessarie dopo la conclusione del contratto a seguito di circostanze non causate in modo contrario alla buona fede né dalla guida turistica né dalla WICM, non costituiscano una modifica sostanziale e non compromettano l’assetto complessivo della visita guidata. Ciò vale in particolare per le modifiche relative alla tempistica della visita guidata.

4.8. Le indicazioni relative alla durata delle visite guidate sono approssimative.

5. PREZZI E PAGAMENTO

5.1. I prezzi concordati comprendono lo svolgimento della visita guidata e i servizi aggiuntivi indicati nel programma o concordati. I prezzi includono l’IVA prevista dalla legge.

5.2. Le spese di ristorazione, i costi di trasporto con mezzi pubblici o privati, i biglietti d’ingresso, tassa di soggiorno, tasse turistiche, mappe della città, opuscoli, guide museali e costi delle visite guidate all’interno delle attrazioni turistiche visitate nell’ambito della visita guidata sono inclusi nel prezzo concordato solo se espressamente indicati nella descrizione del servizio come prestazioni della visita guidata o concordati separatamente. Devono essere pagati in contanti.

5.3. Salvo diverso accordo – in particolare per quanto riguarda un acconto o un pagamento successivo a fattura – il compenso concordato è esigibile in contanti al termine della visita guidata. Non si accettano assegni né carte di credito. Il pagamento con voucher (buoni di diritto) è possibile solo se questi sono stati emessi dalla WIMA e sono validi per la rispettiva visita guidata. I voucher emessi da terzi sono validi solo previo accordo esplicito con la WICM.

5.4. Nella misura in cui la guida turistica sia disposta e in grado di fornire i servizi concordati e non sussista alcun diritto di ritenzione legale o contrattuale da parte dell’ospite o del committente (nel caso di gruppi o istituzioni), non sussiste alcun diritto ai servizi concordati senza il pagamento completo prima dell’inizio della visita guidata.

6. MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI

6.1. Qualora l’ospite o il committente (nel caso di gruppi o istituzioni) non usufruisca, in tutto o in parte, dei servizi concordati, senza che ciò sia imputabile alla guida turistica o alla WICM e nonostante la guida turistica sia disposta e in grado di fornire i servizi, non sussiste alcun diritto al rimborso dei pagamenti già effettuati.

6.2. Per il compenso concordato si applica la normativa di legge (§ 615, commi 1 e 2 del BGB):
a) Il compenso concordato deve essere pagato, senza che sussista alcun diritto al recupero della visita guidata.
b) La guida turistica deve tuttavia farsi detrarre dal compenso le spese risparmiate, nonché qualsiasi compenso che abbia ottenuto o che ometta maliziosamente di ottenere mediante un utilizzo alternativo dei servizi concordati.

7. RECESSO DA PARTE DELL’OSPITE O DEL COMMITTENTE

7.1. L’ospite, ovvero il committente, può recedere dal contratto senza alcun costo fino a cinque giorni lavorativi prima della data concordata. La dichiarazione di recesso può essere inviata per iscritto via e-mail all’indirizzo gruppenwicmde durante l’orario di apertura della WICM (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.30, venerdì dalle 8.30 alle 15). (Telefono 0611 / 1729703, fax 0611 / 1729799; dal lunedì al venerdì, orario continuativo dalle 08:30 alle 17:00.

7.2. In caso di recesso successivo, fino a un giorno prima dell’evento, è dovuto il 50% dell’importo della fattura; il giorno dell’evento è dovuto l’intero onorario concordato. Si applica di conseguenza la disposizione di cui al punto 6.2.

8. Responsabilità della guida turistica e della WICM

8.1. Per quanto riguarda la responsabilità della WICM, si rimanda al punto 1.2 delle presenti condizioni.

8.2. È esclusa la responsabilità della guida turistica per danni che non siano lesioni personali, a meno che il danno non sia stato causato dalla guida turistica stessa, da un suo rappresentante legale o da un ausiliario con dolo o colpa grave.

8.3. La guida turistica non risponde per prestazioni, azioni od omissioni da parte di strutture di ristorazione, istituzioni, gestori di attrazioni turistiche o altri soggetti visitati nell’ambito della visita guidata, a meno che il danno non sia stato causato o concausato da una violazione colposa degli obblighi da parte della guida turistica.

9. ASSICURAZIONI

9.1. Le prestazioni contrattuali concordate comprendono assicurazioni a favore dell’ospite o del committente (nel caso di gruppi o istituzioni) solo se ciò è stato espressamente concordato.

9.2. Si raccomanda espressamente all’ospite o al committente di stipulare un’assicurazione contro le spese di annullamento del viaggio.

10. ORARI DELLE VISITE GUIDATE, OBBLIGHI DELL’OSPITE

10.1. L’ospite o il committente (nel caso di gruppi o istituzioni) è tenuto a fornire, al momento della prenotazione o in tempo utile prima della data concordata per la visita guidata, un numero di cellulare al quale possa essere contattato in caso di eventi straordinari.

10.2. Gli orari concordati per le visite guidate devono essere rispettati con puntualità. Qualora l’ospite dovesse arrivare in ritardo, è tenuto a comunicare tale ritardo alla guida turistica al più tardi entro l’orario concordato per l’inizio della visita guidata e a indicare l’orario previsto per l’arrivo in ritardo. La guida turistica può rifiutare un inizio posticipato della visita guidata qualora il rinvio sia oggettivamente impossibile o irragionevole, in particolare se ciò impedisse il rispetto di visite guidate successive o di altri impegni lavorativi o privati inderogabili della guida turistica. Ritardi superiori a 60 minuti danno generalmente diritto alla guida turistica di annullare la visita guidata.

10.3. In caso di inizio ritardato della visita guidata, l’onorario della guida turistica verrà calcolato a partire dall’orario concordato per l’inizio della visita guidata alle tariffe concordate o generalmente applicabili, a condizione che il ritardo non sia imputabile alla guida turistica.

10.4. L’ospite o il committente (nel caso di gruppi o istituzioni) è tenuto a segnalare immediatamente alla guida turistica eventuali carenze della visita guidata e dei servizi concordati e a richiedere un rimedio. Eventuali diritti derivanti da prestazioni difettose o incomplete della guida turistica non decadono solo nel caso in cui tale reclamo non venga presentato per cause non imputabili alla guida.

10.5. L’ospite o il committente (nel caso di gruppi o istituzioni) ha il diritto di recedere dalla visita guidata dopo l’inizio della stessa solo se la prestazione della guida turistica è gravemente carente e tali carenze non vengono sanate nonostante la relativa segnalazione. In caso di recesso ingiustificato, il diritto al compenso rimane valido. Si applica per analogia il punto 6.2.

10.6. I tour della città possono essere effettuati solo su autobus dotati di microfono funzionante e di un posto a sedere per la guida turistica. In caso contrario, la guida turistica ha il diritto di rifiutare l’incarico, mantenendo il diritto al compenso (il punto 6.2 si applica per analogia).

11. PRESCRIZIONE

11.1. I diritti contrattuali dell’ospite o del committente (nel caso di gruppi o istituzioni) nei confronti della guida turistica o della WICM derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute, causate da una violazione dolosa o colposa degli obblighi da parte della guida turistica, della WICM o di uno dei suoi rappresentanti legali o ausiliari, si estinguono con la prescrizione dopo tre anni. Ciò vale anche per i diritti al risarcimento di altri danni derivanti da una violazione intenzionale o per grave negligenza degli obblighi da parte della guida turistica, della WICM o di uno dei loro rappresentanti legali o ausiliari.

11.2. Tutti gli altri diritti contrattuali cadono in prescrizione dopo un anno.

11.3. Il termine di prescrizione di cui ai punti 11.1 e 11.2 decorre dalla fine dell’anno in cui è sorto il diritto e in cui il cliente o committente è venuto a conoscenza delle circostanze che danno origine al diritto e della qualità di debitore della guida turistica o della WICM, oppure avrebbe dovuto riconoscerle in assenza di grave negligenza.

11.4. Qualora siano in corso trattative tra l’ospite o il committente e la guida turistica o la WICM in merito a diritti fatti valere o alle circostanze che li giustificano, la prescrizione è sospesa fino a quando l’ospite o il committente, oppure la guida turistica o la WICM, non rifiutino di proseguire le trattative. La prescrizione decorre al più presto tre mesi dopo la fine della sospensione.

12. FORO COMPETENTE

12.1. L’ospite o il committente può intentare azioni legali contro la guida turistica o contro la WICM presso il foro competente generale di quest’ultima. Per la WICM, tale foro è la sede legale della WICM a Wiesbaden.

12.2. Per le azioni legali intentate dalla guida turistica o dalla WICM nei confronti dell’ospite o del committente, è di norma determinante il foro competente generale dell’ospite o del committente. Qualora sia stato concordato il pagamento completo in loco alla guida turistica, il luogo di adempimento e, di conseguenza, il foro competente specifico per le azioni legali nei confronti dell’ospite o del committente è il luogo in cui si svolge la visita guidata. Qualora il committente sia un commerciante o una persona giuridica di diritto pubblico, oppure qualora l’ospite o il committente non abbia un foro competente generale sul territorio nazionale, il foro competente esclusivo per le azioni legali intentate dalla guida turistica o dalla WIMA è il loro domicilio o sede legale.

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Spiegazioni e note